La Psicologia Giuridica è un settore di applicazione della Psicologia che si propone l’obiettivo di affiancarsi alla pratica forense, laddove sia previsto lo studio del profilo psicologico della persona in rapporto alla posizione giuridica.
Questa disciplina si occupa dunque di valutare il vissuto personale di coloro che si trovano coinvolti in procedimenti giudiziari, al fine di raccogliere dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell’autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale.

In ambito penale l’esperto di psicologica giuridica si interessa di:

  • condurre valutazioni rispetto a minori accusati di atti criminali e sull’eventuale sospensione della pena
  • fornire servizi di counseling per le vittime e gli aggressori
  • valutare la capacità di testimoniare, nonché l’attendibilità stessa della testimonianza
  • compiere una valutazione psicologica per un presunto abuso sessuale infantile
  • determinare la capacità di intendere e di volere
  • valutare la presenza delle circostanze attenuanti
  • assistere coloro che presentano un’insufficienza mentale
  • fornire consulenze relative al rischio di comportamenti aggressivi contro gli altri e/o contro la propria persona.

In ambito civile si interessa, altresì, di:

  • condurre valutazioni e accertamenti del danno biologico di natura psichica (da menomazione fisica, da lutto, da mobbing e da stalking)
  • valutare e proporre, in ambito giudiziale, le condizioni di affido dei figli minori in caso di separazione
  • circoscrivere le aree di conflitto fra genitori separati (o in via di separazione) proponendo opportune soluzioni
  • valutare l’adeguatezza delle famiglie affidatarie o adottive

L’equipe è composta da:

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Nell’ambito penale, l’esperto incaricato dal Giudice è indicato come “perito”, e l’attività da questi svolta, racchiusa nelle pagine di una relazione, è indicata come “perizia”.
Nell’ambito civile, l’esperto incaricato dal Giudice è indicato come “C.T.U.”, acronimo di “Consulente Tecnico d’Ufficio”, e l’opera da questi svolta, che alla fine si concretizza con la sua relazione, è indicata come “C.T.U.”, acronimo questa volta di “Consulenza Tecnica d’Ufficio”.
Ove l’esperto sia stato incaricato dai legali direttamente nominati da una delle parti (nell’ambito civile, dal procuratore delle parti, attore o convenuto; nell’ambito penale, dal difensore dell’imputato o da altra parte), egli sarà quindi sempre indicato, sia in ambito civile che penale, come “C.T.P.”, (ossia “Consulente Tecnico di Parte”), e “Consulenza” sarà a sua volta definita l’attività che egli avrà svolto e successivamente racchiuso nella sua relazione finale.
Pertanto è necessario che il professionista, che intenda occuparsi degli aspetti psicologici connessi al contesto giuridico, debba possedere una vasta conoscenza del diritto al fine di contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di intervento in ambito forense.
In altre parole, l’esperto di psicologia giuridica: “non è un qualsiasi Psicologo che risponde ai quesiti del diritto, ma uno Psicologo che ha maturato una particolare esperienza in questo campo, che conosce non solo le leggi ma il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono, che sa contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di intervento, che ha bene presente la specificità del lavoro clinico, sociale ed educativo in ambito forense. Non è, infatti, sufficiente, ed anzi è fortemente foriero di equivoci, errori di valutazione ed incomprensione con i Magistrati, trasporre gli strumenti professionali della Psicologia nel contesto giudiziario senza una adeguata formazione e specializzazione” (Pajardi, 2006).

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